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Domande frequenti

Supporto

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a partire da gennaio 2024, ha disposto la rimozione del Servizio di Tutela e parallelamente, con Delibera 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, ha introdotto un nuovo servizio a tutela dei consumatori domestici denominato “Servizio di tutela della vulnerabilità”.

Chi è considerato cliente vulnerabile?

CLIENTI VULNERABILI GAS

Sono considerati clienti vulnerabili - gas i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
  • hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • hanno un'età superiore ai 75 anni

Per ulteriori informazioni sui diritti dei Clienti vulnerabili e sul mercato libero visita la pagina dedicata di ARERA a questo link https://www.arera.it/it/consumatori.htm

Plico contrattuale del Servizio di Tutela della Vulnerabilità - Visualizza e scarica

Modulo per l'autocertificazione della vulnerabilità - Scarica


CLIENTI VULNERABILI ENERGIA ELETTRICA

Sono considerati clienti vulnerabili di energia elettrica i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92
  • hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa
  • hanno un'età superiore ai 75 anni

Per ulteriori informazioni sui diritti dei Clienti vulnerabili e sul mercato libero visita la pagina dedicata di ARERA a questo link https://www.arera.it/it/consumatori.htm

Il bonus sociale per l'utenza elettrica e il gas è uno sconto in bolletta, introdotto dal Governo ed attuato dall'Autorità in collaborazione con i comuni italiani. Lo scopo è quello di fornire un aiuto in bolletta alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e alle famiglie numerose.

 

Come fare per ricevere il bonus sociale?

Relativamente alle forniture di energia elettrica è possibile richiedere il bonus anche per motivi di disagio fisico, nel caso in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchi elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, che sono riconosciuti dalla legge ed elencati in Gazzetta Ufficiale. 

In tutti gli altri casi l’agevolazione è concessa per luce e gas a coloro che rientrano nei limiti di reddito definiti dalla normativa ed in base alla numerosità del nucleo familiare

Dal 1° Gennaio 2021 la regolamentazione ha previsto importanti semplificazioni che riassumiamo qui di seguito:

 

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

 

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono state aggiornate con la Legge di Bilancio 2023 e dall’art. 1 comma 1 del D.L. 34 del 30/03/2023 come segue:

1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 €, oppure

2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €, oppure

3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

 

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.)

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

 

Quali bonus verranno erogati automaticamente?

Dal 1° Gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente:

•il bonus elettrico per disagio economico,

•il bonus gas

•il bonus idrico

Per evidenti ragioni il bonus per disagio fisico non potrà essere erogato automaticamente ed i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico e/o gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

 

Maggiori info

In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della fattura, Colsam Energie S.r.l. avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte Colsam Energie S.r.l., e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento al numero fax 0342.214149 o all’indirizzo mail info@colsamenergie.com.

Colsam Energie S.r.l., senza dilazione né altro avviso potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida.
Le spese relative all’azione di diffida, ivi compresi i costi per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, le spese legali giudiziali e stragiudiziali, gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare, le spese postali relative agli eventuali solleciti di pagamento della bolletta e l’eventuale risarcimento dei danni subiti da Colsam Energie S.r.l., saranno addebitate al Cliente.

Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Colsam Energie S.r.l. ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura.

Ai sensi dell’art. 1456 CC, decorsi 30 giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, Colsam Energie S.r.l. potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla citata sospensione della fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile) Colsam Energie S.r.l. avrà facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore.

La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a Colsam Energie S.r.l. dell’avvenuto pagamento che consenta a Colsam Energie S.r.l. di inoltrare al Distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l’energia elettrica del TIQE.
Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della Fornitura di gas, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che Colsam Energie S.r.l. sosterrà per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di Colsam Energie S.r.l..

Per la riattivazione della fornitura, oltre ai costi richiesti dal Distributore elettrico o gas, Colsam Energie S.r.l. addebiterà al Cliente il diritto fisso di 50 € per il recupero dei costi di gestione della pratica di morosità.

Colsam Energie S.r.l. non sospenderà la Fornitura di Gas limitatamente ai seguenti casi:
a) non sia stata effettuata da Colsam Energie S.r.l. la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
b) il Cliente abbia comunicato a Colsam Energie S.r.l. l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
c) l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Colsam Energie S.r.l. e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d) Colsam Energie S.r.l. non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.

Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Energia Elettrica e viceversa per l’utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Gas.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura Colsam Energie S.r.l. avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.

Colsam Energie S.r.l. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:
a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.

In deroga a quanto sopra citato, Colsam Energie S.r.l. può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Gas e/o Energia Elettrica al Distributore gas e/o Distributore elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore gas e/o Contatore elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

Colsam Energie S.r.l., nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore gas e/o Distributore elettrico, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE.

Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore oltre a 50,00 € più Iva a copertura dei costi amministrativi sostenuti da Colsam Energie S.r.l..

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. 

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria. L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). 

Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Maggiori info

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). 

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it  .

Per assistenza sulla compilazione del modulo di denuncia di sinistro (MDS); per informazioni sullo stato di una pratica assicurativa aperta a seguito di una precedente denuncia di sinistro; per inoltro di reclami sull’andamento dell’iter di liquidazione dei danni è possibile fare riferimento al CIG – Comitato Italiano Gas.

800.92.92.86 CIG – Comitato Italiano Gas
attivo dal Lunedì al Giovedì 09:00 – 12:00 e 14:00 – 16:30, il Venerdì 09:00 – 13:00 (Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell’anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza)
e-mail: assigas@cig.it
fax: 02 720 016 46

800166654 Sportello del Consumatore dell’Acquirente Unico per informazioni relative alla copertura assicurativa.

Polizza di assicurazione e moduli di denuncia sinistri

Con Delibera 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014 http://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm l’Autorità ha definito le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Le utenze soggette alla nuova disciplina sono esclusivamente gli impianti a gas alimentati tramite reti canalizzate per uso non tecnologico, ossia uso riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento.
Gli oneri posti a copertura dei costi per gli interventi eseguiti dal distributore locale per gli accertamenti effettuati sono definiti nell’allegato F/40 di cui la invitiamo a prendere visione.

Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni a causa di negligenza da parte dell’azienda di distribuzione o di fornitura, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

Tale richiesta può essere inoltrata all’indirizzo info@colsamenergie.it inviando il modulo presente in fattura o scaricabile qui.

La prescrizione breve si applica a utenti domestici, microimprese e professionisti, inoltre si segnala che sono esclusi dal provvedimento in questione i clienti multisito (qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc) e le amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, in ogni caso, le informazioni relative all’importo prescrivibile sono riportate in bolletta, per via della già citata delibera di ARERA, in base alla quale gli operatori sono appunto obbligati a informare il cliente, nell’ottica della tutela del consumatore e della trasparenza di mercato, su tutti i dati importanti per la conoscenza dei propri consumi e per effettuare correttamente i pagamenti. 

Gli importi oggetto di prescrizione sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

Si precisa che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:

“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”

L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). 

Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della
prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.

È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare i metodi sopracitati, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:
a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati.

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